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NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE RELATIVA A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI – D.LGS. 163/2006

23/09/2009

NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE  RELATIVA A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI – D.LGS. 163/2006

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 2, comma 19 lettere a) e b) ha introdotto all`art. 38 del codice dei contratti pubblici una nuova causa di esclusione dalle gare e di divieto di affidamento in subappalto per le imprese che si trovino in una determinata situazione.

Il divieto, infatti, riguarda le imprese nella cui compagine vi sia un direttore tecnico o un legale rappresentante che, essendo vittima di un reato di concussione (art. 317 c.p.) ovvero di estorsione (art. 629 c.p.), aggravato dalla circostanza che l`autore si sia avvalso delle condizioni di cui al reato di associazione di stampo mafioso ovvero con la finalità di agevolare l’attività di tali associazioni, non abbia denunciato tali fatti all’Autorità giudiziaria. Detta circostanza deve emergere dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio riguardante l`imputato del reato sopra descritto, formulata nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. La medesima situazione deve essere comunicata con le generalità di chi ha omesso la denuncia all`Autorità di vigilanza per la pubblicazione sul sito dell`Osservatorio.

E` stato altresì introdotto il comma 1 bis all’art. 38, con il quale si prevede che tutte le cause di esclusione previste da detta norma non trovino applicazione alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca a seguito di condanna per reati gravi e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Quanto alla causa di esclusione, deve notarsi che la stessa opera a carico dell’impresa concorrente, qualora si riferisca ad uno dei soggetti di cui alla lettera b) del medesimo art. 38: ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Detti soggetti dovranno pertanto effettuare la relativa dichiarazione sostitutiva in sede di gara o in caso di richiesta di autorizzazione al subappalto.

In base al dettato normativo, la sanzione preclusiva trova applicazione, qualora sulla base degli indizi posti alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato del reato di concussione od estorsione, risulti l`omessa denuncia di tali reati da parte dei soggetti sopra indicati. Detto accertamento comporta il dovere per il Procuratore della Repubblica procedente di segnalare il fatto, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, all’Autorità di Vigilanza, affinché questa ne curi l`inserimento sul sito dell`Osservatorio. Pertanto, l`esclusione dalla gara potrà avvenire, laddove dai dati inseriti nell`Osservatorio stesso risulti l`omessa denuncia a carico di uno dei soggetti rilevanti nella compagine sociale dell`impresa concorrente o affidataria del subappalto.

In merito alla nuova causa di esclusione, deve osservarsi che il tema del contrasto alla criminalità organizzata è sicuramente condiviso ed avvertito come centrale da parte dell’Associazione, ai fini dell’assicurazione di un mercato degli appalti corretto e trasparente.

Tuttavia, non vi è dubbio che la nuova causa di esclusione introduca sostanzialmente  una sanzione  a carico degli imprenditori particolarmente grave per l’operatività dell`impresa, consistente nella preclusione dalla partecipazione alle gare e dall`affidamento dei subappalti per un periodo di tre anni, per l`ipotesi di mancata denuncia, finendo per imporre un obbligo di denuncia finora mai espressamente previsto dall`ordinamento giuridico.

Si allega un modello di dichiarazione sostitutiva aderente al dettato normativo da emettere nei confronti delle stazioni appaltanti.

Legge 15 luglio 2009, n. 94

 
 
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